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Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55.

Articolo unico.



Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.
Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sara' valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.