Ammasso volontario dei formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" e del burro, di produzione 1955.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalita', tenendo presente che il beneficio e' diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati.
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali, previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti con feriti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori, nelle seguenti misure massime:
1) lire 5000 per ogni quintale di formaggio "grana" fino al limite di quintali 70 mila;
2) lire 3500 per ogni quintale di - formaggio "gorgonzola" in pasta; lire 4500 per ogni quintale di formaggio "provolone"; lire 10.000 per ogni quintale di burro; anche se i prodotti conferiti siano depositati per la conservazione in magazzini di privati, riconosciuti idonei dall'Ente incaricato della gestione dell'ammasso.
La somma complessive da erogarsi per il concorso statale relativamente ai prodotti di cui al presente n. 2) non potra' superare lire 250.000.000.
Art. 3.
Per i prodotti di cui al n. 2) del precedente art. 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha la facolta' di riconoscere, con propri decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo statale alle partite non conferite all'ammasso che venissero acquistate da enti o associazioni agricole per la difesa del mercato del prodotto oggetto dell'operazione.
Nello stesso decreto Ministeriale saranno precisati i quantitativi di prodotti ammissibili al contributo e le altre modalita' e condizioni, alle quali l'operazione dovra' essere subordinata.
Art. 4.
Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con equivalente riduzione del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di ce reali esteri.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1956
GRONCHI SEGNI - COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO