N NORME. red.it

Disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

Art. 1.


L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.