Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli oli d'oliva e degli oli di semi raffinati ad uso alimentare.
Art. 1.
Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".