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Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli oli d'oliva e degli oli di semi raffinati ad uso alimentare.

Art. 1.


Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".