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Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.

Art. 1.


Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorita' marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorita' marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo.
L'Autorita' marittima competente puo' dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsita' di cuochi di bordo.