Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988.
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, hanno effetto dal 1 febbraio 1939.
In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con la disposizione di cui alla presente legge.