Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.
Art. 1.
Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purche' effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo.
I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.