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Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.).

Art. 1.


Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844, e' elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.