Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827, e dalle successive modificazioni, e' estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e i decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo n chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1955
GRONCHI SCELBA - GAVA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO