Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.