Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto indicato nell'art. 1 a decorrere della data della sua entrata in vigore.
Art. 3.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nella misura corrispondente al valore in lire italiane 5.000 dollari U.S.A. annui, fara' carico allo stanziamento del capitolo 297 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1955
GRONCHI SCELBA - MARTINO - GAVA - MEDICI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Acte
Acte constitutif de la Commission europeenne de lotte contre la flevre aphteuse
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico