Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.