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Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell'art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953: n. 212, allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni, e' elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400 milioni, autorizzata dall'art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per l'esercizio 1954-55, e' elevata a lire 5100 milioni e, in corrispondenza la seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70 della legge 25 Iuglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, e' ridotta a lire 3300 milioni.

Art. 2.


Per la costruzione di navi da pesca di cui al precedente art. 1 l'ammissione ai benefici e' concessa dal Ministero per la marina mercantile, senza l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia in base alle domande giu' presentate ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212, sia in base a nuove domande presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1958
GRONCHI SCELBA - TAMBRONI GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli MORO