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Autorizzazione di spesa di lire 400 milioni per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a costruire un nuovo ponte girevole sul canale navigabile di Taranto entro il limite di spesa di lire 400.000.000.

Art. 2.


La spesa di lire 400.000.000, risultante dall'applicazione del precedente art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54.
Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio 1953-54, sono riportate agli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere predetto si provvede con le disponibilita' di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 3.


Le spese relative alla manutenzione e alla gestione del ponte girevole saranno a carico del Ministero della difesa e del comune di Taranto, il quale contribuira' nella misura massima annua di lire un milione.

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1955
GRONCHI SCELBA - ROMITA - GAVA - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO