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Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

Articolo unico.



E' fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.