N NORME. red.it

Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dal 3° comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 800 milioni per l'anno 1954 sulle quote di proventi erariali che, per tale anno, saranno attribuite alla Regione medesima.

Art. 2.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con quota parte del fondo speciale iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI SCELBA - VANONI - TREMELLONI -- GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO