Istituzione della classe VIII-bis e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858.
Art. 1.
E' istituita la classe Vili-bis nell'allegato B delle tabelle nazionali delle qualiliche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858;
In tale classe e' istituita la qualifica di "bigliettaio scelto".