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Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.AS.A.R.CO.).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1955
EINAUDI SARAGAT - TREMELLONI - GAVA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO