Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione de 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilita';
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilita' poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.
Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste.