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Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.

Art. 2.


A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

Art. 3.


I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente art. 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall'art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

Art. 4.


E' abrogato l'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234.
I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di eta' previsti dall'art. 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.

Art. 5.


I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalita' di cui all'art. 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.

Art. 6.


I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, sempreche' siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.

Art. 7.


I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un vantaggio di carriera mediante lo spostamento nel ruolo, alla data di acquisizione del titolo, di un numero di posti pari ad un quindicesimo dell'organico del grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso.
Qualora nell'effettuare lo spostamento di cui al precedente comma si debba, entrare nel ruolo dei maggiori, i capitani sono promossi a scelta ordinaria, previa frequenza del relativo corso valutativo, ma non fruiscono nel ruolo anzidetto della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedere.

Art. 8.


Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, coll'esito favorevole, i corsi della scuola, di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899.
I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza della data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purche' essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unita' di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453.
L'applicazione del presente articolo non da' luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.

Art. 9.


I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso valutativo previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

Art. 10.


L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'art. 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, cessa dal servizio permanente medesimo anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa, ferma restando la decorrenza con la quale era stata disposta.

Art. 11.


L'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316, e' sostituito dal seguente:
"Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia difinanza richiamati durante la guerra 1940-45 e collocati in congedo alla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da collocare in congedo, ai sensi degli articoli 1 e 3, che non abbiano raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO