Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La spesa di complessive lire 30 milioni autorizzata dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per la sistemazione delle strutture previste dall'art. 6 del medesimo regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e' elevata a lire 230 milioni.
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 200 milioni conseguente all'applicazione del precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, e verra' ripartita in quattro esercizi finanziari dal 1953-54 al 1956-57 in ragione di lire 50 milioni, per ciascuno dei citati esercizi.
Alla quota di onere a carico dell'esercizio 1953-54 si fara' fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
All'onere a carico dell'esercizio 1954-55 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso (fondo globale).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI SCELBA - TAMBRONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO