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Modificazioni all'art. 1279 del Codice della navigazione.

Art. 1.


Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.