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Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, e' elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.

Art. 2.


Alla maggiore spesa di lire venticinque milioni, di cui al precedente articolo, si fara' fronte, per l'esercizio 1954-55, con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI SCELBA - GAVA - ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO