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Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli speciali transitori, o che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile coniugato, appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni stesse, che abbia, raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo servizio, puo', entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo.
Potra' altresi' chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di dieci anni per il raggiungimento di tale limite.
Non potranno valersi di tale facolta' gli impiegati di gruppo A. di grado 6° o superiore e quelli di gruppo B di grado 7° o superiore.
Delle stesse facolta' potra' usufruire il personale subalterno e salariato di ruolo con vent'anni di effettivo servizio, calcolato come nel primo comma del presente-articolo.
Al personale collocato a riposo al sensi dei precedenti commi e' concesso un aumento di servizio; fino ad un massimo di cinque anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianita' di cui al primo comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.
L'aumento e' elevato fino ad un massimo di sette anni complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, o, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute e' considerato effettivo servizio, ed e' valutato per intero anche per la liquidazione della pensione.
Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sara' applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pensioni ai pari grado in attivita' di servizio, con le modalita' che saranno stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Il computo dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Art. 2.


Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianita' superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di eta' e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo.

Art. 3.


Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a disporre la cessazione dal servizio dei rispettivi impiegati e salariati non di ruolo che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.


La domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo precedente puo' essere avanzata anche dal personale di cui all'art. 1, primo comma, che non si trovi nelle condizioni di fruire del collocamento a riposo.

Art. 5.


Agli impiegati o salariati che cesseranno dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, verra' corrisposta una indennita' comprensiva:
1) di tante mensilita' di retribuzione o paga, di indennita' di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, quanti sono gli anni di servizio prestato;
2) una somma corrispondente a sei mensilita' dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilita' quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilita'.
Agli effetti del computo delle mensilita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma le frazioni di anno superiori ai sei mesi si calcolano per un anno intero di servizio.
Inoltre l'anzianita' di ruolo ordinario o transitorio degli impiegati di cui all'art. 4 e' computata come anzianita' di servizio non di ruolo nella categoria cui detto personale apparteneva all'atto dell'inquadramento.

Art. 6.


Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'art. 1 e nell'art. 3.
Il provvedimento che accoglie la domanda deve indicare la decorrenza, che puo' essere ritardata per motivi di servizio fino ad un massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. I sei mesi decorrono dalla data dell'inquadramento in ruolo per i dipendenti di cui al primo comma dell'art. 1 che ancora non lo abbiano ottenuto.
Nei confronti degli insegnanti di istituti e scuole di ogni ordine e grado, il collocamento a riposo e' disposto con effetto dal 1 ottobre successivo alla data del provvedimento.
Le domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio possono essere respinte per gravi motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.
L'impiegato che ha avanzato la domanda per il collocamento a riposo o la cessazione dal servizio e' tenuto a proseguire nei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

Art. 7.


I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio.
I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico.

Art. 8.


Gli impiegati di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli transitori, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potranno essere riassunti in servizio ai sensi dell'art. 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e gli impiegati avventizi non potranno essere riassunti alle dipendenze dello Stato, salvo che per pubblico concorso.
In caso di nuova assunzione nella stessa o in altra Amministrazione dello Stato, il servizio degli impiegati e salariati, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potra' essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza ne' ad alcun altro effetto, salvo che non vengano dai suddetti restituite le indennita' riscosse ai sensi del precedente art. 5.

Art. 9.


La spesa, occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente art. 5 fara' carico ai capitoli concernenti le indennita' di personale non di ruolo, impiegatizio e salariato, per cessazione dal rapporto d'impiego e di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 10.


Gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.
Nei riguardi del personale avventizio, il trattamento previsto dall'art. 5 dovra' essere decurtato di quanto agli, interessati eventualmente spetti a titolo di indennita' una tantum a carico degli istituti di previdenza di categoria.

Art. 11.


Le deliberazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere adottate dagli enti interessati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi a fruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.
Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, con la modalita' ed i limiti previsti dall'art. 6.

Art. 12.


I dipendenti degli enti locali ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti previdenziali le quote di contributo dovute per l'aumento di servizio concesso ai sensi dell'art. 1.

Art. 13.


Gli altri enti pubblici possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI SCELBA - GAIA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO