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Modificazioni in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 1.


In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 193, il Tesoro dello stato e' autorizzato a concedere al "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1950 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.
Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sara' effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 10 luglio 1955.