Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.).
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.