Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.
Art. 1.
E' abrogato il capo primo del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, ed ulteriormente modificato con legge 29 giugno 1940, n. 876.