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Modificazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI SCELBA - MEDICI - GAVA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO