Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Articolo unico.
Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 2-bis. "Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Universita' od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione e' stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocita'".
L'abilitazione e' conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953".