Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.
L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.
Art. 2.
Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.
Art. 3.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Regioni. Province, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.
Art. 4.
I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e societa' o da farsi a favore di essi sono arrotondati a lire intere in conformita' dell'art. 1.
Art. 5.
Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'art. 3 ed il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.
E' abrogata altresi' ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954
EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO