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Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (gia' Seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attivita', a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici.

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))