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Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po.

Articolo unico.



Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.