N NORME. red.it

Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.

Art. 1.


Il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo O di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.