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Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni per il completamento del programma a favore della attivita' peschereccia.

Art. 1.


E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, e nei limiti e con le modalita' dallo stesso articolo stabiliti.