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Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 1.


Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.