Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Art. 1.
Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.