N NORME. red.it

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:
1) atti di compravendita;
2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina;
3) atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprieta' acquistata;
4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprieta';
6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'.
Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.((7))
AGGIORNAMENTO(7)

La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore".

Art. 2.


Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ((con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari)).

Art. 3.


((A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente)).
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".

Art. 4.


In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita' l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.(8)((9))
Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 10 agosto 1988, n. 349 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988".

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni"

Art. 5.


((Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4)).

Art. 6.


((Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960)).
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.


Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.
Decade, altresi', dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.
Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta e' tenuto al pagamento dei tributi ordinari.
L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo e' fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

Art. 8.


Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprieta' per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora, le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto.
Le norme previste dall'art. 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera' sotto l'impero della presente legge.
Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria, competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.


Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954
EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO