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Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 1.


L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.