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Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra la Repubblica italiana e il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra la Repubblica italiana ed il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.