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Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici.

Art. 2.


I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprieta' adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.