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Esenzione dal limite di eta', ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati.

Art. 1.


Indipendentemente dal limite massimo d'eta' ed in deroga al disposto dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1 marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneita', ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.