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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1954-55.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1954, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1954.