Concessione a favore dell'Universita' libera di Camerino di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a otto anni, a far tempo dell'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire venti milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire venticinque milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi.
Art. 1.
E' autorizzata a favore della Universita' libera di Camerino, per un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un contributo straordinario annuo, che viene stabilito in lire 20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i sette esercizi successivi.