Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.
Art. 21.
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o piu' enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di iscrizione e a duplicita' di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.
Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.