Modificazioni alle norme concernenti l'istituzione presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni di una Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario.
Art. 1.
Il titolo del personale insegnante ed assistente (gruppo A) della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alla tabella n. 51 Allegata al regio-decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, e' stabilito come dall'annessa tabella A.