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Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

Articolo unico.



Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.