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Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia.

Art. 1.


La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.