Disciplina delle posizioni di comando del personale delle Se.Pr.Al., temporaneamente distaccato a prestare servizio presso Amministrazioni dello Stato.
Art. 1.
Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verra' a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, e' considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.