Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.