Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti.
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.