Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'art. 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.
Art. 1.
La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidita', prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 100.000 annue.